Dal 01/01/2022 entra in vigore il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. Riguarderà tutti i frequentatori della montagna d’inverno. In particolare entrerà in vigore:

  • l’“assicurazione obbligatoria” (articolo 30): prevede l’assicurazione per lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi;
  • le disposizioni per “Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche” (articolo 26): prevede che gli scialpinisti, chi pratica il fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante racchette da neve (ciaspole), dove sussistano rischi valanghe devono munirsi di artva, pala, sonda da neve per garantire un pronto intervento di soccorso.

Il CAI mette a disposizione dei soci COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE (vedi Circolare n. 18/2021 – pag.6) sia come polizza infortuni che come polizza responsabilità civile (incluso piste da sci).